se l'art. 2391 sul conflitto di interessi sia derogabile


 

art. 1394 - Conflitto d'interessi.

 

1.   Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato (1441) su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (2391, 2631).

 

 


 

art. 1395 - Contratto con se stesso.

 

1.   È annullabile (1441) il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (1394, 1735). 

 

2.   L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato (1471 n. 4).

 

 


 

Not. Aldo Gargano

agargano@notariato.it

 

Ritenete possibile inserire in uno statuto di una società per azioni una clausola con la quale si sancisce per il Consiglio di amministrazione una deroga all'articolo 2391 c.c. (conflitto di interessi) "in considerazione del particolare oggetto sociale". 

 

 


 

Not. Barbara D'Alia

bdalia@notariato.it

 

Così com'è formulata nel quesito, la clausola statutaria sembrerebbe non ammissibile, giacchè la disciplina sul conflitto di interessi di cui all'art. 2391, c.c., risponde ad un principio di carattere generale, già presente negli artt. 1394 e 1395, c.c.

 

Piuttosto, potrebbe valutarsi l'ammissibilità di una clausola che - sulla falsariga di quanto gli stessi artt. 1394 e 1395, c.c., dispongono in linea generale -  predetermini alcune fattispecie singole in cui l'eventuale conflitto di interessi degli amministratori debba ritenersi escluso.